Riguardo il regime fiscale per le donazioni liberali in denaro o in natura erogate alle onlus, la legge prevede varie agevolazioni. Questa disciplina è stata recentemente modificata dall'articolo 83 del nuovo Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017). Dall'imposta lorda sul reddito (IRPEF) delle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura, per un importo massimo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche, enti, e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. La legge dispone che tali versamenti devono essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Inoltre, particolari agevolazioni sono previste per le donazioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici da parte di imprese commerciali. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili, quali bonifici bancari, versamenti postali, carte di credito o debito, carte prepagate o assegni circolari. Le onlus che ricevono erogazioni liberali hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del bilancio annuale, rappresentativo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione. L'associazione che riceve la somma deve inoltre rilasciare una ricevuta che comprovi l'avvenuto ricevimento dell'erogazione, evidenziando la propria natura giuridica e attestando che il donatore ha versato una determinata somma e che tali fondi saranno utilizzati per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali.